BONUS PUBBLICITÀ 2021: ENTRO IL 31 MARZO L’INVIO DELLE ISTANZE

By | 23 Marzo 2021

L’art. 57-bis del DL 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari su stampa, radio e tv destinato alle imprese (di qualunque natura
giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti
non commerciali.
Si applica alle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:
• su quotidiani e periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale
ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso,
dotati della figura del direttore responsabile
• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte
presso il Registro degli operatori di comunicazione
Per il 2021 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli
investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato
digitale.
Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece, il
credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale (ossia la differenza rispetto
all’anno precedente) degli investimenti effettuati, purché l’incremento sia pari ad
almeno l’1% rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.
Per accedere all’agevolazione è necessario presentare telematicamente all’Agenzia
Entrate, entro il 31 marzo 2021, una dichiarazione con la quale si indicano le spese
effettuate e previste per il 2021.
Un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che
assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Sarà però un
provvedimento solo informativo, che non dà diritto ad utilizzare il credito d’imposta
ma solo un’idea di quanto potrebbe essere tenuto conto delle risorse disponibili.
Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una
dichiarazione finale con la quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non
potranno essere superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31
marzo 2021. Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle
dichiarazioni inoltre dovrà attestare che le spese sono state sostenute, ai sensi
dell’art. 109 del TUIR.
Soltanto successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni di spesa effettiva, un
provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria definirà l’ammontare effettivamente riconosciuto del credito d’imposta, che sarà utilizzabile a decorrere dal
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.