Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un
soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge
190/2014, il cosiddetto regime forfettario.
Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente
(2020):
• abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 65.000 euro.
• abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio
di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per
collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a
un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese
le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui
all’art. 60 del TUIR.
Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
• non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli
indicatori di affidabilità fiscale;
• nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti
codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge
contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve
verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti
previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività
commerciale (non agricola).
Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime
contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
• coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare
l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza
• coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare
l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al
consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).
Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a
titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta,
vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento
dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).
Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si
possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso,
l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge.
Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati
membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che
5 producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75%
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad
associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o
indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
arte/professione;
d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente
o indirettamente riconducibili) con i quali:
• sono in corso rapporti di lavoro o
• erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato
La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o
di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono
quelli riguardanti le seguenti attività:
• Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del
1972);
• Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
• Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
• Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
• Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R.
n. 633/72);
• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo
comma, del D.P.R. n. 633/72);
• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.
640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
• Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
• Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
• Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo
36 del D.L. n. 41/95);
• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
(articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).
L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un
regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime
per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime
6 forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta
precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Inoltre l’Agenzia Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i
produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in quanto non
svolgono attività d’impresa (Circolare 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece,
l’incompatibilità del regime forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1 c. 37-45
legge 190/2014).
Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure
si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare
dell’Agenzia delle entrate 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime
forfettario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a
quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica
una delle cause di esclusione.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del
2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del
regime in corso d’anno.
Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti.
Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata),
pur avendo i requisiti per il regime forfettario, occorrerà indicare la relativa opzione
nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il
regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente
ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di
determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono
in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il
vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono
pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro
Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il
vincolo triennale di permanenza.
Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro
evoluzione nell’ultimo triennio.