PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

By | 23 Marzo 2021

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi
percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però
necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e
le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono
attività commerciale
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime
agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato
proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e
imposte dirette)
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio
1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito,
iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e
bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le
loro proprie attività istituzionali.
• le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi
pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse
da quelle espressamente esonerate
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n°
383 del 2000
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del
1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le
organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle
prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che
svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di
esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese
elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato
proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi
della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro
articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette
associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni
sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul
cancro)
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal
Ministero della difesa
• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente
interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a
Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente
comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni,
compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali,
subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di
natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia
stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto
formale conoscenza, purché il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di
    scadenza ordinaria del termine;
  2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di
    presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258
    euro) esclusa la compensazione prevista.