La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020) ha riaperto i termini
per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del
1° Gennaio 2021. È una norma che viene prorogata ormai di anno in anno fin dal
3 2001, anno di introduzione della normativa di riferimento (art. 5 della Legge n. 448
del 28 Dicembre 2001).
Possono aderire alla rivalutazione
• persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
• società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5
TUIR;
• enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività
d’impresa;
• soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non
qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2021. Possono
essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima del 30 giugno 2021
purché successivamente al 1° gennaio 2021.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della
partecipazione oggetto di rivalutazione e il suo versamento potrà essere rateizzato
fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30
giugno 2021. L’imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo
all’eventuale plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo percepito
ed il valore di carico fiscale.
La redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari
per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
L’Agenzia Entrate, nella circolare 47/2011, ha precisato che nel caso in cui il
contribuente abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda
avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:
• non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente
rivalutazione;
• potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la
nuova rivalutazione. Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un
minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile
ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.
La rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della
determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis)
del TUIR; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore di
acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain.
Nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai
fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini
operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il
valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva
dell’11% viene considerato come base di calcolo del capital gains.
A tal riguardo si ricorda che – per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.
205/2017 alla tassazione i redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio 2019 (modifiche che hanno
uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi derivino dalla
cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), si applica in entrambe le
ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
In diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe
rilevarsi notevole ma è peraltro vero che, in caso di rideterminazione del valore di
acquisto delle partecipazioni, il contribuente potrebbe dover sostenere un flusso
finanziario “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva rispetto all’incasso
derivante dalla successiva vendita della partecipazione.