Con riferimento al regime penale tributario, nell’arco di quasi un decennio si sono susseguiti alcuni importanti interventi legislativi: dall’ultimo del 2015 che mitigava le sanzioni, con l’emanazione del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 si riscontra una tendenza di segno opposto.
Pur con la previsione di alcune circostanze attenuanti, occorre ora confrontarsi con una nuova disciplina che segna un generale aggravamento per quanto riguarda le disposizioni inerenti:
— all’innalzamento delle sanzioni per le principali fattispecie illecite;
— all’abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti a imposizione per il reato di dichiarazione infedele;
— all’estensione delle disposizioni in tema di confisca «per sproporzione» (rif.: art. 240-bis Cod. Pen.) per specifici reati tributari, ritenuti più gravi;
— all’inserimento di alcuni delitti tributari nel catalogo dei reati che formano il presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi (cfr. D. Lgs. 231/2001).
Si richiamano, succintamente e a titolo informativo, le principali novità.
a) Con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture la pena viene inasprita, in maniera significativa, da 4 a 8 anni (con l’attenuante alla reclusione da 18 mesi a 6 anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulta inferiore a € 100.000); analoghe sanzioni colpiscono coloro che hanno emesso le false fatture.
b) Riguardo alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, commessa da chiunque compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, si prevede la sanzione con la reclusione da 3 a 8 anni.
c) Relativamente al delitto di dichiarazione infedele, commesso da chiunque indica in una dichiarazione annuale ai fini dei redditi o dell’Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, si prevede la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi. Si osservi che la soglia di imposta evasa viene ridotta da 150 a 100.000 € e che il parametro dell’importo della base imponibile sottratta a tassazione viene diminuito da 3 a 2M € (con causa di non punibilità in ipotesi di valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette; di rilievo: tale differenza riguarderà le valutazioni non più singolarmente ma complessivamente considerate).
d) L’omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Iva e sostituto di imposta, al superamento dell’evasione superiore a 50.000 €, è sanzionata con la reclusione da 2 a 5 anni.
e) Per quanto concerne i reati non dichiarativi, intendendo per tali gli illeciti penali non strettamente connessi alle dichiarazioni, va segnalato l’inasprimento delle pene (reclusione da 3 a 7 anni) nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
f) La confisca (e precedentemente il sequestro) potrà essere eseguita nel caso in cui il contribuente: manifesti una sproporzione tra la propria situazione patrimoniale e reddituale (accertata) rispetto a quanto dichiarato; venga condannato per determinati reati tributari (utilizzo ed emissione di fatture false superiore a € 200.000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi se l’imposta evasa supera i € 100.000; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).
g) Particolare estensione della responsabilità amministrativa della società in presenza di delitti tributari commessi dai vertici aziendali; in concreto, nel caso di contestazione di uno dei reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla stessa, il Pm annoterà, nel registro delle notizie di reato, anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente.
h) Specificamente agli aspetti di lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea si informa che è al vaglio l’ampliamento del “catalogo degli illeciti”, da cui scaturisce la responsabilità delle società ex D. Lgs. 231/2001, attraverso l’introduzione di punibilità anche per ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e indebita compensazione, che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta Iva evasa non sia inferiore a 10 M €.
Sotto il profilo procedurale viene invece estesa la causa di non punibilità: il contribuente che prima dell’avvio di un controllo regolarizza il suo illecito, rappresentato dall’utilizzo delle false fatture o comunque da una dichiarazione fraudolenta, non risponde più del reato.